Sez. 3, Sentenza n. 38015 del 12/06/2013 Ud. (dep. 17/09/2013) Rv. 256432 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Reati in materia di stupefacenti - Circostanza attenuante della collaborazione - Concorso di circostanze eterogenee - Giudizio di bilanciamento - Applicabilità - Assimilabilità alle regole previste per la dissociazione mafiosa - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 é soggetta all'ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime previsto dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in legge n. 203 del 1991) per i reati di stampo mafioso che esclude l'applicazione del giudizio di bilanciamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che quello previsto dall'art. 8 D.L. n. 152 cit. è un regime derogatorio della disciplina ordinaria in tema di bilanciamento delle circostanze e come tale è da considerarsi di stretta interpretazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)