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Sez. 2, Sentenza n. 2575 del 12/04/1983 (Rv. 427445 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE ALTRUI - PARZIALMENTE - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1983-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427445-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE ALTRUI - PARZIALMENTE - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*

Qualora il compratore, ignorando la comunione del bene vendutogli, abbia inteso acquistare la cosa comune come se fosse interamente propria del venditore (che la comunione non abbia manifestato), si versa in materia di vendita di cosa proporzionalmente altrui, onde lo stesso compratore, non potendo ottenere, finché perdura la comunione, la proprietà esclusiva di alcuna parte determinata della cosa, può subito chiedere la risoluzione del contratto, la quale in tale ipotesi, come in quella di buona fede del compratore contemplata nell'art. 1479 codice civile, trova la sua giustificazione nell'inadempimento del venditore all'Obbligo di trasferire subito il diritto, come effetto immediato del puro e semplice consenso. (V 6355/81, mass n 417153; (V 431/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)