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Sez. 2, Sentenza n. 11154 del 12/11/1997 (Rv. 509764 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA | Costruzione sul confine tra fondi di soggetti distinti - Comunione di essa in proporzione del rispettivo suolo occupato - Sussistenza - Ragioni - Trasferimento, da parte di un comproprietario, di unità immobiliari dell' edificio - Effetti reali in relazione alla quota e obbligatori per la restante parte - Divisione della costruzione - Legittimazione passiva dell' avente causa dal comproprietario.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509764-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA

Una costruzione su suolo parzialmente altrui, in mancanza di contrario atto scritto, pur se in piani distinti, è comune ai proprietari dei rispettivi suoli, in base alla disciplina stabilita dagli artt. 934 e 939 cod. civ., proporzionalmente alla parte di essi occupata; perciò, il trasferimento ad un terzo, da parte di un comproprietario, di singole unità immobiliari dell'edificio, ha effetti reali per la parte che corrisponde alla quota dell'alienante, ed effetti obbligatori per quella altrui (art. 1478 cod. civ.), con la conseguenza che l'acquirente della quota - e non il suo dante causa - è legittimato passivo dell'azione di scioglimento della comunione esperita dagli altri comproprietari(art. 784 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)