Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 17/08/1973 (Rv. 365678 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'ultimo comma dell'art 307 cod proc civ, secondo cui l'Estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, concerne l'ipotesi della Estinzione del processo per inattivita delle parti e non e, quindi, applicabile all'ipotesi dell'Estinzione per rinuncia agli Atti del giudizio, la quale e rilevabile d'ufficio e prescinde da istanza od eccezione della parte che vi abbia interesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)