Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 27/05/1980 (Rv. 407306 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA - FORME.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA - FORME.*
La rinunzia agli Atti del giudizio puo essere validamente posta in essere oltre che nelle forme indicate dall'art 306 cod proc civ, anche mediante atto extraprocessuale che costituisca una sicura prova della volonta manifestata dall'attore di voler porre fine al giudizio. Tuttavia, se posta in essere mediante atto extraprocessuale, e necessario, perche il giudice possa constatarla e dichiarare l'Estinzione del processo, che tale atto sia prodotto. (V 2346/73, mass n 365678; (Conf 3018/73, mass n 366718).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)