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Sez. 3, Sentenza n. 11382 del 31/07/2002 (Rv. 556479 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - IN GENERE | Attività professionale - Diligenza del prestatore - Valutazione dei rischi relativi alla prestazione - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556479-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - IN GENERE

Compete all'esercente l'attività professionale della cui prestazione lo stesso sia richiesto, apprezzare il rischio del servizio domandatogli, informarne il committente ed eseguire la prestazione che questi comunque richieda con l'adozione delle cautele necessarie, la cui adeguatezza va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata posto dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., costituente regola di valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta ai fini di cui all'art. 1218 cod. civ. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza d'appello confermativa di quella pretorile che aveva escluso la responsabilità della titolare di una stazione di servizio per l'incendio nel vano motore di un'autovettura sviluppatosi a seguito di un'operazione di lavaggio eseguita nella predetta stazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)