Sez. 2, Ordinanza n. 8996 del 04/04/2025 (Rv. 674292-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - IN GENERE | Contratto d'opera - Attività professionale - Diligenza del prestatore - Valutazione dei rischi relativi alla prestazione - Inclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - IN GENERE
In tema di contratto d'opera, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).
Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)