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Sez. 1, Sentenza n. 6092 del 15/11/1982 (Rv. 423777 - 01)

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - ORDINANZA DI SANZIONE PECUNIARIA EX LEGGE N. 317 DEL 1967 - ILLEGIBILITÀ DELLA FIRMA - NULLITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423777-01

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - ORDINANZA DI SANZIONE PECUNIARIA EX LEGGE N. 317 DEL 1967 - ILLEGIBILITÀ DELLA FIRMA - NULLITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'illegibilità della firma dà luogo alla nullità dell'atto amministrativo solo quando la qualità di organo della persona giuridica pubblica dell'autore del segno grafico non risulti dallo stesso atto e tale dimostrazione non venga fornita dalla P.a. Attraverso l'identificazione, anche in base ad altri elementi, della persona del firmatario. Quando, invece, la firma indecifrabile è riferita nello stesso atto al titolare dello ufficio competente ad emetterlo, risultano oggettivamente certi, ad un tempo, l'autore del segno grafico e la sua qualità di organo della persona giuridica pubblica, sicché non si configuri alcun vizio dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, tranne che non venga dimostrata da colui che la allega, la non autenticità della sottoscrizione. Pertanto, quando sia preceduta dall'indicazione "il sindaco", la sottoscrizione con firma illegibile dell'ordinanza sindacale di condanna al pagamento di una somma di danaro, emessa ai sensi della legge n. 317 del 1967, non comporta la nullità dell'atto, ma costituisce una mera irregolarità. (V 3739/71).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)