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Sez. 1, Sentenza n. 3031 del 28/03/1987 (Rv. 452129 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - ILLEGIBILITÀ DELLA FIRMA - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452129-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE - ILLEGIBILITÀ DELLA FIRMA - NULLITÀ - CONDIZIONI.*

L'illegibilità della firma dà luogo alla nullità dell'atto amministrativo solo quando la qualità di organo della persona giuridica pubblica dell'autore del segno grafico non risulti dallo atto stesso, e tale dimostrazione non venga data dalla P.a. Fornendo gli elementi di identificazione, anche in base a criteri estranei all'atto, della persona del firmatario. Quando la firma illegibile è invece riferita, nello stesso atto, al titolare dell'ufficio competente ad emetterla, risultano certi l'autore del segno grafico e la sua qualità di organo della persona giuridica pubblica, sicché non si configura alcun vizio dell'atto amministrativo per carenza di requisiti soggettivi, a meno che non venga dimostrata, da colui che l'allega, la non autenticità della sottoscrizione. (V 3045/84, mass n 435080; (V 6319/83, mass n 431068; (V 6092/82, mass n 423777; (V 3342/79, mass n 399739).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)