Sez. 5, Sentenza n. 4753 del 25/02/2008 (Rv. 602053 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di successione - Esenzione dei beni culturali "ex" art. 13 d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità all'indennità di espropriazione del bene culturale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che prevede l'esenzione dall'imposta di successione dei beni culturali, ha carattere eccezionale, in quanto contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 53, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Dovendosi la disposizione in parola, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, interpretare rigorosamente, vanno esclusi dall'attivo ereditario soltanto i beni classificati culturali, a condizione che essi siano sottoposti al vincolo in epoca anteriore all'apertura della successione, risultino assolti gli obblighi di conservazione e protezione e facciano parte fisicamente del "relictum". Ne deriva, quindi, che non spetta l'esenzione in esame nel caso in cui il bene culturale sia stato espropriato prima dell'apertura della successione, e nell'attivo ereditario sia presente soltanto l'indennità dovuta per l'espropriazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Preleggi art. 14, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)