Sez. 5, Sentenza n. 1975 del 15/12/1982 Ud. (dep. 10/03/1983) Rv. 157790 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SENTENZA ASSOLUTORIA DI APPELLO - INESISTENZA DELL'OBBLIGO - ONERE DELLA PARTE CIVILE DI RICORRERE IN CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405, ART. 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SENTENZA ASSOLUTORIA DI APPELLO - INESISTENZA DELL'OBBLIGO - ONERE DELLA PARTE CIVILE DI RICORRERE IN CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Non si deve procedere all'esame del ricorso ex art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405 quando il giudice di appello in riforma della decisione di condanna di primo grado abbia, con il dubbio sul fatto, sostanzialmente negato il fondamento dell'Azione civile. In ogni caso, la norma di cui al citato art. 12 è inapplicabile se il ricorso sia stato proposto dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile. (Conf mass n 143964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)