Sez. 1, Sentenza n. 3740 del 12/06/1980 (Rv. 407590 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - UDIENZA TENUTA NEL PERIODO FERIALE - ASSENZA DEL DIFENSORE - PROVVEDIMENTI PRESI IN TALE UDIENZA - MANCATA COMUNICAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - UDIENZA TENUTA NEL PERIODO FERIALE - ASSENZA DEL DIFENSORE - PROVVEDIMENTI PRESI IN TALE UDIENZA - MANCATA COMUNICAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stante la tassativita delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado (art 353 e 354 cod proc civ), la nullita della sentenza di primo grado, a causa della mancata comunicazione della data dell'udienza collegiale al procuratore costituito di una parte rimasta legittimamente assente nell'udienza precedente (tenuta nel periodo di sospensione dei termini processuali), non comporta la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello, bensi con la rinnovazione dell'atto nullo la decisione della causa nel merito, in proposito spettando all'indicata parte di esercitare tutte quelle attivita assertive e probatorie che le competevano, salvo quelle che le fossero gia precluse prima e indipendentemente dall'omessa comunicazione della data dell'udienza di discussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)