Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 12/12/1995 (Rv. 495031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Rinvio d'ufficio dell'udienza - Omessa comunicazione alle parti - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Dovere del giudice d'appello di decidere nel merito - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La mancata comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere-dovere del giudice d'appello di decidere nel merito previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)