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Sez. 1, Sentenza n. 4323 del 07/07/1980 (Rv. 408189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - IGNORANZA DA PARTE DEL CREDITORE - CONCESSIONE DI ULTERIORE CREDITO E MANCANZA DI PROTESTI E DI AZIONI ESECUTIVE - RILEVANZA INDIZIARIA A FAVORE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1980-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - IGNORANZA DA PARTE DEL CREDITORE - CONCESSIONE DI ULTERIORE CREDITO E MANCANZA DI PROTESTI E DI AZIONI ESECUTIVE - RILEVANZA INDIZIARIA A FAVORE DEL CREDITORE.*

La concessione di ulteriore credito al debitore e la Mancanza di protesti e di azioni esecutive a suo carico non sono circostanze inconciliabili con la conoscenza del suo stato di insolvenza, ma costituiscono, in ogni caso, indizi favorevoli al creditore e possono operare come validi elementi presuntivi che consentono di respingere l'Azione revocatoria promossa dal curatore. (V 5645/79, mass n 402244; (V 3291/77, mass n 386828).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)