Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 25/07/1977 (Rv. 386828 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - CONOSCENZA - CONCESSIONE DI ULTERIORE CREDITO - COMPATIBILITA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA SCIENTIA DECOTIONIS - RITENUTA IRRILEVANZA DELLA CONCESSIONE DI CREDITO - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - CONOSCENZA - CONCESSIONE DI ULTERIORE CREDITO - COMPATIBILITA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA SCIENTIA DECOTIONIS - RITENUTA IRRILEVANZA DELLA CONCESSIONE DI CREDITO - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
La concessione di ulteriore credito al debitore non e circostanza di per se inconciliabile con la conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore medesimo, in quanto puo trovare fondamento nella mera speranza che il nuovo finanziamento lo aiuti a superare la crisi economica. Pertanto, in tema di Azione revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito, ai sensi dell'art 67 secondo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, non e viziata da contraddittorieta di motivazione la sentenza del giudice del merito che neghi rilievo a quella circostanza, di fronte alla prova piena e diretta della scientia decotionis da parte del convenuto. (V 1626/75, mass n 375226).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)