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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34602 del 16/11/2021 (Rv. 662831 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al G.A. – Domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore – Legittimazione passiva – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662831-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo (nella specie, un giudizio di ottemperanza promosso innanzi al T.A.R.) dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è, pertanto, parte necessaria del giudizio - quale soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)