Sez. 2, Ordinanza n. 1557 del 23/01/2026 (Rv. 676945-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei compensi - Impugnazione dei relativi provvedimenti - Legittimazione passiva - Individuazione - Pubblica amministrazione titolare dell'onere finanziario - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
Nel giudizio di opposizione ai provvedimenti in tema di accesso al patrocinio a spese dello stato e di liquidazione dei relativi compensi al difensore, la legittimazione passiva spetta al titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento e, quindi, all'amministrazione su cui grava in concreto l'onere finanziario derivante dall'ammissione al beneficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, accolta l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità della liquidazione dei compensi con riguardo a un giudizio tributario, aveva gravato delle spese il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell'Economia e delle Finanze).
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)