Sez. 3, Sentenza n. 3766 del 07/11/1975 (Rv. 377972 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE - DAL REATO DI VIOLAZIONE DELLA PRECEDENZA AGLI INCROCI STRADALI - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE RISARCITORIA PER L'INCIDENTE STRADALE - PRECLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE - DAL REATO DI VIOLAZIONE DELLA PRECEDENZA AGLI INCROCI STRADALI - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE RISARCITORIA PER L'INCIDENTE STRADALE - PRECLUSIONE.*
Qualora il giudice penale abbia assolto l'imputato di violazione dell'art 105 cod strad (omissione della dovuta precedenza) perche il fatto non sussiste, la medesima questione non puo essere riproposta al giudice civile adito per risarcimento dei danni da incidente stradale, ostandovi il disposto dell'art 25 cod proc pen, che pone la preclusione dell'Azione civile quando nel giudizio penale vi sia stato proscioglimento, con formula piena o dubitativa, per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso o per essere stato esso compiuto nell'adempimento di un dovere o nello Esercizio di una facolta legittima. (V 2048/71, mass n 352704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)