Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 26/06/1971 (Rv. 352704 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - ASSOLUZIONE PER INESISTENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE ORDINARIA DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE E DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSOLUZIONE PIENA O DUBITATIVA PER INESISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - PRECLUSIONE LIMITATA ALLA PRIMA AZIONE - PROPONIBILITA DELLA SECONDA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - ASSOLUZIONE PER INESISTENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE ORDINARIA DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE E DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSOLUZIONE PIENA O DUBITATIVA PER INESISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - PRECLUSIONE LIMITATA ALLA PRIMA AZIONE - PROPONIBILITA DELLA SECONDA.*
In tema di relazione tra il giudicato penale e l'Azione civile risarcitoria, sussiste preclusione, a norma dell'art 25 cod proc pen, dell'Azione civile se in Sede di giudizio penale sia stato escluso (assoluzione con formula piena) o messo in dubbio (assoluzione per insufficienza di prove) l'elemento oggettivo del reato (che il fatto sussistà che l'imputato lo abbia commessò che esista un nesso di causalita materiale tra l'Azione addebitata all'imputato e l'evento). Tale preclusione riguarda non soltanto l'Azione civile ordinaria fondata sull'art 2043 cod civ, ma altresi il caso di Azione civile risarcitoria basata sulla presunzione di responsabilita derivante dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie. Se, invece, il giudice penale abbia esclusa o dichiarata dubbia soltanto la esistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), ne consegue, bensi, la preclusione dell'ordinaria Azione civile, fondata sullo art 2043 cod civ, ma non anche quella ex art 2054 cod civ, giacche quest'ultimo articolo, ponendo a carico del conducente l'Onere della prova di avere 'fatto tutto il possibile per evitare il dannò, non si e limitato soltanto ad introdurre una presunzione di colpa ed a derogare alle comuni regole probatorie della responsabilita, ma ha imposto altresi, al conducente dei mezzi per definizione pericolosi l'Obbligo di un comportamento particolarmente oculato e prudente, estendentesi fino agli estremi limiti possibili della diligenza, sicche sussiste una differenza quanto meno quantitativa, d'intensita o di livello, tra colpa civile prevista dall'art 2054 cod civ e quella penale. (V 806'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)