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Sez. 1, Sentenza n. 11496 del 12/05/2010 (Rv. 612869 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - RESA DEI CONTI | Acquisto di immobile con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto - Portata - Donazione indiretta del bene e non del denaro - Configurabilità - Azione di riduzione - Principio della quota legittima in natura - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fallimento del beneficiato - Insinuazione al passivo del credito ex artt. 52 e 93 della legge fall. - Necessità.
Stato
decisa il 2010-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612869-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - RESA DEI CONTI

Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ.), poichè l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)