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Sez. 2 - , Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022 (Rv. 666331 - 02)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE | Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione di una donazione immobiliare - Effetti restitutori - Donazione indiretta – Riduzione per equivalente – Eccezione – Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666331-02

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE

In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.

Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 561, Cod. Civ. art. 563, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)