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Sez. 6, Sentenza n. 24369 del 08/05/2014 Ud. (dep. 10/06/2014) Rv. 259561 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Deposito dell'atto di costituzione in cancelleria - Necessità - Assenza nella copia notificata della attestazione di cancelleria dell'avvenuto deposito - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259561-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

Ai fini della ritualità della costituzione di parte civile, è necessario il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non anche l'attestazione da parte dell'ufficio dell'avvenuta effettuazione di tale adempimento nella copia dell'atto notificata alle altre parti, assolvendo questa ulteriore formalità, che presuppone necessariamente l'altra, a finalità meramente comunicative.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)