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Sez. 4, Sentenza n. 38535 del 20/05/2008 Ud. (dep. 10/10/2008) Rv. 241956 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Giudizio direttissimo - Formalità di costituzione.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241956-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La costituzione di parte civile richiede, anche nel giudizio direttissimo, il rispetto delle formalità previste dalla legge, consistenti nel deposito in cancelleria o nella presentazione in udienza dell'apposita dichiarazione. (La Corte ha precisato che è illegittima la costituzione per mezzo della mera rappresentazione informale dell'intento di costituirsi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)