Sez. U - , Sentenza n. 11179 del 09/05/2018 (Rv. 649180 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Sentenza disciplinare irrevocabile - Revisione finalizzata all'applicazione dell'esimente ex art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 - "Fatto nuovo" - Rilevanza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di revisione delle sentenze della sezione disciplinare del C.S.M. divenute irrevocabili, è inammissibile la richiesta di revisione finalizzata all'applicazione dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto, di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, ove il "fatto nuovo" ex art. 25, comma 1, lett. b), del citato decreto, allegato dall'istante come idoneo ad escludere la lesività della condotta ascrittagli, non sia rilevante alla stregua del quadro istruttorio e dell'impianto decisorio della statuizione impugnata al fine di ribaltare il giudizio disciplinare di condanna. (Nella specie, riguardante il conflitto tra due uffici inquirenti manifestatosi con il sequestro di atti processuali disposto da una Procura della Repubblica, cui era seguito un contro-sequestro dei medesimi atti da parte della Procura generale, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che aveva ritenuto irrilevante il fatto nuovo addotto dal condannato, P.G. all'epoca dei fatti, consistente nell'ipotizzato dovere di impedire con il contro-sequestro l'esecuzione di ulteriori reati da parte dei P.M. sequestranti, in quanto elemento ininfluente rispetto all'abnormità dell'esercizio dei poteri istituzionali del P.G.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)