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Sez. U, Sentenza n. 15288 del 25/07/2016 (Rv. 640694 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Giudizio di revisione - Nuovi elementi di prova ex art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione del giudice disciplinare - Rilevanza in relazione al contenuto della sentenza impugnata - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640694-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

La revisione della sentenza disciplinare del C.S.M. per effetto dei nuovi elementi di prova descritti dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006, postula che il giudice adito si confronti necessariamente con il contenuto della statuizione impugnata per verificare se la sopravvenienza del fatto nuovo risulti rilevante alla stregua del quadro istruttorio e dell'impianto decisorio della stessa, altrimenti finendosi per consentire a quel giudice di rinnovare completamente le valutazioni ivi espresse e di rimettere in discussione, ben oltre i limiti sanciti dalla norma, una decisione ormai irrevocabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)