Sez. 6, Sentenza n. 12431 del 03/05/1990 Ud. (dep. 17/09/1990) Rv. 185341 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE - ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE - ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Nel caso di imputato rifugiato all'estero il giudice italiano può, in base alla convenzione europea di estradizione stipulata il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nelle more della procedura di estradizione, assumere tutti i provvedimenti necessari per impedire la prescrizione del reato, ivi compreso il rinvio a giudizio e la emissione di sentenza contumaciale di condanna. (V mass n 181126; (V mass n 164701).*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)