Sez. 3, Sentenza n. 3141 del 25/10/1974 (Rv. 371624 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO DOPO LA NOTIFICAZIONE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DAVANTI ALL'ISTRUTTORE - MANCATA COSTITUZIONE - SUCCESSIVA UDIENZA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO DOPO LA NOTIFICAZIONE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DAVANTI ALL'ISTRUTTORE - MANCATA COSTITUZIONE - SUCCESSIVA UDIENZA - AMMISSIBILITA.*
La disposizione dell'art 125 cod proc civ secondo la quale la procura al difensore puo essere rilasciata anche dopo la notificazione dell' atto, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, e applicabile anche al giudizio di appello; pertanto, l'appellante puo conferire la procura al difensore non solo fino alla prima udienza davanti all'istruttore, nella quale egli puo costituirsi, ma anche fino alla successiva udienza che lo stesso istruttore deve fissare se la Costituzione non e avvenuta ne nei termini dell'art 165, ne nella prima udienza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)