Sez. 1, Sentenza n. 4143 del 17/12/1975 (Rv. 378471 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CONDIZIONE DI VALIDITA O DI EFFICACIA DELL'ATTO INTRODUTTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELLA PARTE - CONFIGURABILITA - APPELLO - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - MANCATO CONFERIMENTO DELLA PROCURA ENTRO IL TERMINE DI COSTITUZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RILASCIO DELLA PROCURA FINO ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CONDIZIONE DI VALIDITA O DI EFFICACIA DELL'ATTO INTRODUTTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELLA PARTE - CONFIGURABILITA - APPELLO - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - MANCATO CONFERIMENTO DELLA PROCURA ENTRO IL TERMINE DI COSTITUZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RILASCIO DELLA PROCURA FINO ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE - VALIDITA.*
Il conferimento della procura al difensore non e condizione di validita o di efficacia dell'atto introduttivo del giudizio, ma opera unicamente come condizione della regolare Costituzione in giudizio della parte rappresentata e pertanto il cosidetto rilascio tardivo della procura puo aver luogo tutte le volte che la parte abbia la facolta di costituirsi validamente in giudizio. Ne consegue che nel giudizio di appello, qualora la causa sia stata cancellata dal ruolo per la mancata Costituzione delle parti e risulti che l'appellante non ha provveduto al conferimento della procura al difensore entro il termine fissato dall'art 165 cod proc civ per la Costituzione dell'attore, non si verifica il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in quanto la procura al difensore puo essere validamente rilasciata fino al momento della Costituzione dell'appellante stesso nel giudizio di riassunzione, ai sensi dell'art 307 cod proc civ. (Conf 1620/68, mass n 333395; V 3141/74, mass n 371624; (V 1468/73, mass n 262187; 81/69, mass n 337925; (V 2394/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)