Sez. L, Sentenza n. 1530 del 07/03/1986 (Rv. 444898 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO SORTO ALL'ESTERO FRA STRANIERI DI NAZIONALITÀ DIVERSA E DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LEGGE REGOLATRICE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE DELLO STATO IN CUI IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO SORTO ALL'ESTERO FRA STRANIERI DI NAZIONALITÀ DIVERSA E DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LEGGE REGOLATRICE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE DELLO STATO IN CUI IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO - LIMITI.*
A norma del primo comma dell'art. 25 delle preleggi, la legge regolatrice di un rapporto di lavoro sorto all'estero fra stranieri di nazionalità diversa e da eseguirsi in Italia va individuata, in Mancanza di una diversa volontà delle parti, nella legge dello stato nel quale il contratto è stato concluso. Tale legge, peraltro, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi, non è applicabile al detto rapporto di lavoro nella parte in cui contenga una disciplina diversa e meno favorevole - per il lavoratore - rispetto a quella prevista dalla legge italiana (nella specie, dall'art. 429 cod. proc. civ. in tema di rivalutazione ed interessi sui crediti di lavoro). (V 5156/80, mass n 409008).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Preleggi art. 25, Preleggi art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)