Sez. L, Sentenza n. 5156 del 06/09/1980 (Rv. 409008 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO TRA STRANIERI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LEGGE REGOLATRICE - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO TRA STRANIERI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LEGGE REGOLATRICE - LIMITI.*
La legge regolatrice di un rapporto di lavoro tra stranieri da eseguirsi in Italia va individuata - in Mancanza di una diversa volonta delle parti - nella legge dello stato di comune nazionalita delle parti stesse, a norma dell'art 25 delle preleggi. Tale legge e pero inapplicabile al rapporto - che resta quindi soggetto alla legislazione italiana - per contrasto con il principio di ordine pubblico internazionale di cui all'art 31 delle preleggi, ove la stessa contenga una disciplina diversa e meno favorevole al lavoratore della legge italiana. Infatti il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro, fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, derivando nel suo substrato etico-sociale dall'art 3 cost, informa di se tutta la legislazione costituzionale ed ordinaria in materia di lavoro e costituisce un limite di ordine pubblico internazionale all'introduzione nel nostro ordinamento, anche se richiamate dall'art 25, comma primo, delle preleggi, di quelle leggi straniere che contengono una disciplina del rapporto di lavoro dedotto in giudizio meno favorevole al lavoratore rispetto alla legge italiana.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 25, Preleggi art. 31, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)