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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13261 del 25/05/2017 (Rv. 644374 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Agevolazioni di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Qualità agricola di terreno edificabile - Possesso dei requisiti da parte di un comproprietario - Applicazione ai comproprietari che non esercitano attività agricola - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644374-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di agevolazione ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)