Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17337 del 03/07/2018 (Rv. 649380 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Accordo per uno sfruttamento turnario - Applicazione dei benefici a tutti i comproprietari - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, del d.lgs n. 504 del 1992 di cui benefici, quale coltivatore diretto, il comproprietario di un terreno avente qualità agricola, si applicano anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo attività agricola anche nell'ipotesi di accordo, raggiunto con il consenso unanime dei comunisti, per uno sfruttamento turnario ovvero esclusivo a tempo determinato del bene, posto che esso comporta per l'assegnatario il rispetto della destinazione agricola dell'area, incompatibile con lo sfruttamento edilizio della stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)