Sez. L, Sentenza n. 5820 del 22/04/2002 (Rv. 553904 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Enti pubblici - Privatizzazione e trasformazione in società per azioni - Dipendenti - Salvezza dei diritti quesiti - Conseguenze - Avvocati interni - Diritto a mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo e a rappresentare e difendere le suddette società - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al D.L. n. 198 del 1993, convertito nella legge n.292 del 1993, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge n.218 del 1990 -che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza"- comporta il diritto degli avvocati cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1993 num. 198, Legge 09/08/1993 num. 292, Legge 30/07/1990 num. 218 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)