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Sez. L, Sentenza n. 12286 del 03/12/1997 (Rv. 510692 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Enti pubblici - Privatizzazione e trasformazione in società per azioni - Dipendenti - Salvezza dei diritti quesiti - Conseguenze - Avvocati interni - Diritto di iscrizione all'albo speciale e di rappresentanza e difesa della società - Persistenza.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510692-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al D.L. 21 giugno 1993 n. 198, convertito nella legge 9 agosto 1993 n. 292, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990 n. 218, che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", comporta il diritto degli avvocati e procuratori cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e procuratori, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218 art. 3 com. 2, Decreto Legge 21/06/1993 num. 198, Legge 09/08/1993 num. 292, Regio Decr. Legge 27/11/1993 num. 1528 art. 3 com. 4 n. 2, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)