Sez. 1, Sentenza n. 3420 del 20/10/1975 (Rv. 377574 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - SEZIONE MAGISTRATURA DEL LAVORO - NATURA - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO PROMOSSA DALL'INPS CONTRO LA ESCLUSIONE DEI SUOI CREDITI PREVIDENZIALI - DECISIONE IN SECONDO GRADO DA PARTE DELLA SEZIONE MAGISTRATURA DEL LAVORO DELLA CORTE D'APPELLO - NORME SULLA COMPETENZA PER MATERIA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - SEZIONE MAGISTRATURA DEL LAVORO - NATURA - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO PROMOSSA DALL'INPS CONTRO LA ESCLUSIONE DEI SUOI CREDITI PREVIDENZIALI - DECISIONE IN SECONDO GRADO DA PARTE DELLA SEZIONE MAGISTRATURA DEL LAVORO DELLA CORTE D'APPELLO - NORME SULLA COMPETENZA PER MATERIA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
La Sezione magistratura del lavoro e giudice ordinario e giudica con una specialita di rito la quale non comporta alcuna riduzione delle garanzie giurisdizionali comuni e non vale a qualificare il giudice in termini funzionali e operativi diversi da quelli propri di una Sezione ordinaria della stessa Corte d'appello. Pertanto, non commette alcuna violazione della Competenza per materia la sentenza della Sezione magistratura del lavoro la quale decide, in secondo grado, una opposizione allo stato passivo promossa dall'INPS contro la esclusione dei suoi crediti previdenziali nei confronti del fallito.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)