Sez. 4, Sentenza n. 332 del 15/02/1967 Ud. (dep. 06/07/1967) Rv. 104922 - 01
PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTO PROCESSUALE IN LINGUA STRANIERA - MANCATA ASSISTENZA DELL'INTERPRETE - NULLITA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - COMPIMENTO DI ATTO PROCESSUALE IN LINGUA STRANIERA - MANCATA ASSISTENZA DELL'INTERPRETE - NULLITA - CONDIZIONI.*
Un atto processuale prescritto obbligatoriamente a pena di nullita, se compiuto direttamente dal giudice in lingua diversa dall'italiana, senza l'intervento di un interprete, deve ritenersi nullo ai sensi del primo comma dell'art 137 cod proc pen. ove invece, pur senza l'intervento di un interprete, sia compiuto in lingua straniera un atto la cui omissione non comporterebbe comunque nullita, il procedimento deve ritenersi non affetto da alcun vizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)