Sez. 1, Sentenza n. 4011 del 27/02/1990 Ud. (dep. 21/03/1990) Rv. 183796 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - ATTI CONNESSI - REQUISITI PER L'ESTENSIONE DELLA NULLITÀ - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - ATTI CONNESSI - REQUISITI PER L'ESTENSIONE DELLA NULLITÀ - FATTISPECIE.*
Allorquando un atto processuale, precedente ad altro, è viziato da nullità, non è sufficiente il solo dato cronologico perché dalla nullità del primo derivi anche, automaticamente, la nullità del secondo, ma occorre altresì che fra i due Atti vi sia un nesso di causalità sostanziale, nel senso che vi è nullità del successivo elemento processuale solo se quest'ultimo si trovi in condizioni di dipendenza necessaria, e cioè non possa autonomamente sopravvivere senza il supporto del precedente. Ne consegue che l'avvenuta traduzione diretta, da parte del giudice istruttore, di una frase in lingua straniera, sfuggita al traduttore, non determina la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio che risulti fondata su altri dati processualmente acquisiti. (V mass n 141971, sulla prima parte; (V mass n 162340, sulla seconda parte; (V mass n 151540, sulla seconda parte; (V mass n 104922, sulla seconda parte; (Conf mass n 175181, sulla prima parte; (Conf mass n 137687, sulla prima parte ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 329 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)