diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7550 del 27/03/2018 (Rv. 648253 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Presupposto oggettivo ex art. 142, comma 2, l.fall. - Portata - Prudente apprezzamento del giudice - Nozione.
Stato
decisa il 2018-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648253-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142 com. 2, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 com. 6 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 128 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)