diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15246 del 12/05/2022 (Rv. 664772 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Soddisfacimento almeno parziale dei creditori - Valutazione ispirata al principio del "favor debitoris" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664772-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

In tema di esdebitazione prevista dall'art. 142 l.fall., la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori, pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicchè ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria".

Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)