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Sez. 3, Sentenza n. 11861 del 23/11/1998 (Rv. 521020 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Causa di risarcimento proposta dal danneggiato contro l'assicurato e causa di garanzia proposta da quest'ultimo contro l'assicuratore - Distinzione tra le due cause - Conseguenze - Ammissioni concordi del danneggiato e del danneggiante in relazione alla ricostruzione del fatto illecito - Carattere vincolante per le dette parti e per il giudice - Sussistenza - Identico carattere per l'assicuratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521020-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nell'ipotesi di azione proposta dal danneggiato contro l'assicurato e di azione di garanzia proposta da questo nei confronti dell'assicuratore, il danneggiato non è parte nel rapporto processuale relativo a tale seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima, potendo solo verificarsi che il chiamato in garanzia assuma, in quest'ultima, la posizione di interventore adesivo " ad adiuvandum " dell'assicurato quando, oltre a negare la garanzia assicurativa, si sia associato al danneggiante nel contestare l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria verso l'attore principale. Ne consegue che le ammissioni concordi rese dal danneggiato e dal danneggiante in merito alla ricostruzione del fatto illecito, mentre vincolano gli stessi, ed anche, per il principio dispositivo che domina l'ordinamento processualcivilistico, il giudice, quanto all'esistenza del fatto stesso, non producono alcun effetto vincolante nei confronti dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)