Sez. 4, Ordinanza n. 1880 del 12/11/1973 Cc. (dep. 21/03/1974) Rv. 126508 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE - CONVERSIONE - ESCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE DEL MEZZO NONOSTANTE L'ERRONEITA DELLA LOCUZIONE - CONSEGUENZE - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE - CONVERSIONE - ESCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE DEL MEZZO NONOSTANTE L'ERRONEITA DELLA LOCUZIONE - CONSEGUENZE - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Nel caso di errore nell'indicazione del mezzo d'impugnazione, il principio della tassativita, consacrato nell'art 190 cod proc pen, rende inapplicabile, in tale materia, l'altro principio della conversione degli Atti giuridici. Ma il divieto trova un limite, non contrastante con l'anzidetto principio della tassativita, allorquando si debba riconoscere alle parole usate impropriamente l'unico significato possibile, con la conseguenza che essendo, in questo caso, ravvisabile con certezza il tipo d'impugnazione consentito dalla legge e voluto dal dichiarante, l'impugnazione e ammissibile nonostante l'erroneita della locuzione adottata per indicare il mezzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)