Sez. 3, Sentenza n. 9357 del 18/05/1982 Ud. (dep. 16/10/1982) Rv. 155625 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE D'APPELLO.*
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE D'APPELLO.*
L'impugnazione contro le sole misure di sicurezza, comprese quelle patrimoniali qual è la confisca, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 212 cod. proc. pen. e secondo l'art. 640 stesso codice, alla Corte di appello in funzione di magistratura di sorveglianza, anche se la sentenza sia stata pronunziata da un giudice di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 640
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)