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Sez. 3, Sentenza n. 9357 del 18/05/1982 Ud. (dep. 16/10/1982) Rv. 155625 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1982-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155625-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE D'APPELLO.*

L'impugnazione contro le sole misure di sicurezza, comprese quelle patrimoniali qual è la confisca, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 212 cod. proc. pen. e secondo l'art. 640 stesso codice, alla Corte di appello in funzione di magistratura di sorveglianza, anche se la sentenza sia stata pronunziata da un giudice di secondo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)