Sez. 1, Sentenza n. 1062 del 07/05/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164459 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - IMPUGNAZIONI - CONDIZIONI.*
In tema di provvedimento di confisca, per le impugnazioni ad esso relative va applicata la disciplina di cui all'art. 212 C.P.P. nel senso che esse vanno proposte: a) con i mezzi ordinari dell'appello o del ricorso per Cassazione se insieme al capo relativo alla misura è impugnato anche un capo penale della sentenza; b) con il ricorso ex art. 640 C.P.P. se oggetto del gravame è soltanto la misura di sicurezza, anche quando la sentenza impugnata sia stata pronunciata da un giudice di appello. (V mass n. 161810; (V mass n 161287; (V mass n 160536; (V mass n 160579; (V mass n 159562; (V mass n 155625).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)