Sez. 5, Sentenza n. 3711 del 02/12/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252946 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Falso grossolano - Criteri di individuazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE
In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza le abrasioni e le scritturazioni sovrappposte a precedenti annotazioni, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione, se le peculiarità della specifica alterazione siano da ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - in ordine al reato di falso in certificazioni o autorizzazioni amministrative, il quale aveva esibito documenti (carta di identità e patente di guida) con sovrascritturazione a penna della data di nascita, modificata da 1966 a 1968, mentre il passaporto sull'omologo dato presentava l'applicazione di una striscia di carta con data ritrascritta a macchina - senza indicare quali concrete modalità di esecuzione dei falsi avessero consentito di escludere che si trattasse di alterazione grossolana e cioè agevolmente percepibile da chiunque).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)