Sez. 5 - , Sentenza n. 27310 del 11/02/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276639 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falso documentale - Falso grossolano - Punibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
In tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la grossolanità del falso in relazione ad una patente nigeriana e ad una carta di residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi - quali l'assenza dei timbri delle autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta - percepibili soltanto da personale specializzato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)