Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 31/05/1971 (Rv. 352071 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - DECORSO DEL TERMINE - RICHIESTA DELLA TARDIVA PRESTAZIONE - ECCEZIONE DI DECORSO DEL TERMINE - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - DECORSO DEL TERMINE - RICHIESTA DELLA TARDIVA PRESTAZIONE - ECCEZIONE DI DECORSO DEL TERMINE - NECESSITA.*
La inutile scadenza di un termine di decadenza non puo essere rilevata d'ufficio, non trattandosi di materia sottratta alla disponibilita delle partì in conseguenza, ove un contraente insista nel richiedere tardivamente la prestazione pur dopo trascorso un tale termine (nella specie, quello convenzionale fissato dalle parti in deroga a quello di tre giorni stabilito, in via dispositiva, dall'art 1457, primo comma, cod civ affinche possa essere richiesta l'esecuzione dell'obbligazione nonostante che si e avverata scadenza di un termine essenziale), l'altra parte e tenuta ad eccepire la inutile scadenza del detto termine*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)