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Sez. 5, Sentenza n. 24067 del 10/11/2006 (Rv. 593953 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593953-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Il principio secondo cui l'esistenza di un giudicato esterno è rilevabile d'ufficio (ed anche per la prima volta nel giudizio di legittimità), a condizione che la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato, opera anche in materia tributaria, e trova applicazione anche nel caso in cui il giudicato si riferisca ad un periodo d'imposta diverso da quello che costituisce oggetto del giudizio, fermo restando che la sua efficacia preclusiva non si estende a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della pronuncia, ed in particolare non copre la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti (nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva omesso di verificare se la sentenza invocata dalla parte fosse passata in giudicato e, in caso affermativo, potesse svolgere efficacia di giudicato nel processo in corso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)