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Sez. 5, Sentenza n. 8486 del 08/04/2009 (Rv. 607553 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Oggetto del sindacato spettante alla commissione tributaria - Individuazione del contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione - Conseguenze - Vincolo del giudicato esterno - Operatività - Limiti - Fattispecie in tema di estensione ad annualità diverse del giudicato relativo alla spettanza di agevolazioni fiscali.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607553-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, il vincolo del giudicato esterno, ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro, incontra un limite ulteriore nel carattere "chiuso" del procedimento disciplinato dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che il potere del giudice di enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione deve essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia irrevocabilmente definita, e non può quindi estendersi alla valutazione degli effetti potenziali del giudicato, che appartiene al momento della cognizione. Pertanto, nel caso in cui il giudicato abbia ad oggetto il riconoscimento della spettanza di un'agevolazione fiscale in riferimento ad una specifica annualità, non può chiedersene l'estensione ad un'annualità diversa, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta per la stessa versata, in quanto il diritto al rimborso postula l'accertamento di ulteriori presupposti di fatto, quali l'avvenuto pagamento e la sua misura, estranei all'oggetto del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)