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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24111 del 27/09/2019 (Rv. 655454 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Patrocinio a spese dello Stato - Istanza al consiglio dell'ordine degli avvocati - Rigetto - Proposizione dell'istanza alla Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655454-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'interessato intenda proporre ricorso per cassazione e il consiglio dell'ordine competente, ossia quello del luogo in cui ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza, essa va riproposta a quel magistrato; infatti, la Corte di cassazione non provvede mai su tale istanza, atteso il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e come è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R. per il processo penale, previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile perché, in detta ipotesi, l'istanza non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al consiglio dell'ordine.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 124, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)