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Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 02/12/2004 (Rv. 578719 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina ex d.P.R. n. 115 del 2002 - Giudizio di cassazione - Istanza di ammissione rivolta al giudice - Competenza - Corte di cassazione - Esclusione - Giudice del provvedimento impugnato - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione ed espulsione ex D.Lgs. n. 286 del 1998.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuta in un ricorso per cassazione, competendo la decisione finale ammissiva al giudice del merito ed essendo essa efficace per tutti i gradi di giudizio (come si desume dagli artt. 75, comma primo, 93, comma primo, 124 e 126 del D.Lgs. n. 113 del 2002), la relativa deliberazione non spetta alla Corte di Cassazione, ma al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato (principio affermato dalla Corte nel respingere un ricorso avverso decreto di rigetto di opposizione provvedimento espulsivo prefettizio ex D.Lgs. n. 286 del 1998).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 3, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)